Avvocato

Ma chi è l’Avvocato?
La parola deriva dal latino Advocatus, che significa letteralmente “chiamare presso” e, in senso lato,  “chiamare a propria difesa”.

L’Avvocato è Colui che ti assiste, che ti fornisce consigli utili per la tua posizione, ti guida nelle aule giudiziarie per affrontare insieme i vari gradi di giudizio a cui sarai sottoposto.

In altri termini quanto indicato, identifica un rapporto di Fiducia

tra Avvocato e Cliente.

Infatti il Professionista e il suo cliente devono essere legati prima di tutto da un rapporto di stima e fiducia, reciproca; se viene meno tale relazione non è più possibile proseguire nell’attività di assistenza legale.

Il primo dato dal quale partire per comprendere le ipotetiche opzioni di attività da intraprendere con il proprio Professionista, sono semplificate in due categorie:

  • attività stragiudiziale: sono un complesso di servizi (ad esempio atti, lettere,incontri, consulenze, informazioni) che vengono erogati dal Professionista, fuori dalle aule di un tribunale e, quindi, al di fuori di un Giudizio strettamente inteso;
  • attività giudiziale: sono le restanti funzioni svolte all’interno di un processo, sia esso penale, civile o amministrativo, nei vari gradi di giudizio

Il Professionista ha diritto ad un’equo compenso sulla base di vari criteri, forniti dal Ministero della Giustizia. Infatti esiste un tariffario, a cui l’Avvocato deve attenersi.

La parcella da pagare può essere più o meno importante a seconda:

  • della complessità della questione;
  • degli adempimenti da realizzare;
  • della possibile durata del processo;
  • dei gradi di giudizio in cui operare.

Tuttavia, lo Stato Italiano è uno stato di Diritto, quindi tutti i Cittadino hanno il diritto alla difesa ed è per questo motivo che, se in taluni casi, il Cittadino, non può permettersi di pagare un avvocato e rientri in una determinata fascia di basso reddito, ha la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato. In altri termini, lo Stato si sostituisce al Cliente, per l’onorario del Professionista.

Concludiamo su un punto molto importate, la nostra riservatezza e la nostra segretezza, oltre a far parte del nostro Modus Operandi, viene prevista dal codice di deontologia forense, ne riportiamo alcuni estratti:

Secondo l’art. 13 del Codice di Deontologia Forense l’avvocato è tenuto, nell’interesse del suo cliente e (della parte assistita), alla rigorosa osservanza del segreto professionale in combinato disposto con il massimo riserbo su fatti e circostanze che, in qualsiasi modo, vengano apprese durante lo svolgimento dell’attività professionale

Il segreto professionale si va a configurare come uno degli elementi cardine della professione forense, in quanto senza la sicurezza della riservatezza, non può sussistere la fiducia tra un “dovere” dell’avvocato, che dovrebbe essere naturalmente insito nel suo “io” professionale, ed il cliente (che si affida alla sua serietà).

La distinzione tra riserva e segreto viene individuata mediante la contrapposizione tra il segreto e l’interesse. Si vuole impedire che soggetti terzi vengano a conoscenza della notizia, e l’interesse alla riservatezza. Si vuole precludere la possibilità della divulgazione e pubblicazione della notizia stessa.

L’interesse di fondo che si vuole garantire è: il dovere di segretezza (in quanto aspetto fondamentale) del rapporto che si va ad instaurare tra l’avvocato ed il suo cliente. L’avvocato anche dopo l’estinzione del mandato con il suo cliente è tenuto a mantenere la segretezza.

 

Avvocato Tiziana Maria Favaro
Data iscrizione all’attuale Ordine di appartenenza
29/11/2001